Diritti e doveri

 

Presentiamo  il breve saggio dell’avvocatessa matrimonialista  Melania Elia  sui principali  Diritti e doveri reciproci dei coniugi

 

Trent’anni or sono, la riforma del Diritto di famiglia ha innovato l’assetto giuridico dei rapporti familiari, con l’abbandono dell’antica visione istituzionale e l’attuazione dei precetti dell’uguaglianza tra coniugi e della parità tra figli, valorizzando così le prerogative dei singoli, sino ad allora sacrificate alle superiori esigenze familiari.

Il matrimonio, in armonia con i dettami della nostra Carta Costituzionale, è, infatti, ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, 2° comma Cost.).

Invero, ai sensi del primo comma dell’art. 143 del codice civile “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri”.

Dopo la riforma del Diritto di famiglia del 1975, il marito non è più titolare di una potestà maritale sulla moglie, ma entrambi i coniugi – in qualità di soggetti aventi gli stessi diritti e doveri - concordano fra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano di comune accordo la residenza secondo le esigenze dell’unità e della vita della famiglia, “società naturale” fondata sul matrimonio.

Del pari, anche i doveri dei coniugi hanno carattere di reciprocità e consistono nel dovere reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e nel dovere di coabitazione.

Più precisamente, il dovere di fedeltà si sostanzia nell’astensione dai rapporti sessuali con persona diversa dal coniuge e viene meno in caso di separazione personale.

A tal riguardo, è ormai noto che la violazione del summenzionato dovere non dia più luogo, come in passato, alla commissione  dei reati di adulterio per la donna e di concubinato per l’uomo.

Per quel che attiene al suo aspetto morale, il dovere reciproco all’assistenza morale e materiale  sfugge ad una precisa determinazione giuridica; mentre, l’assistenza materiale si concreta  nel dovere al mantenimento del coniuge che non sia in grado di provvedervi da solo. E’ chiaramente sospeso nei  confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta casa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi. 

Il dovere reciproco alla collaborazione nell’interesse della famiglia si concreta nel dovere di  contribuire, in posizione di parità ed “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo” al  menage familiare.

In ultimo, il dovere di coabitazione consiste nel dovere di convivenza e viene meno solo per giusta causa, ossia in presenza di circostanze che rendano intollerabile la coabitazione, o in costanza di proposizione della domanda di separazione giudiziale, di nullità del matrimonio o, chiaramente, di divorzio ( art. 146, 1° e 2° comma cod. civ.) . 

In riferimento al rapporto con i  figli, è d’uopo rilevare che, in seguito alla menzionata riforma, la patria potestà ha ceduto il posto alla potestà genitoriale, ora esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi.

Pertanto, ai sensi dell’art. 147 cod. civ., i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, proporzionalmente alle rispettive sostanze e sempre secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.

Importante, a tal riguardo, sottolineare come il legislatore tenda, rispetto al passato, a valorizzare la personalità del minore, dovendo entrambi i genitori “mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli” (art. 147 cod.civ. ).   

 

Avv. Melania Elia

 

UN’INTERESSANTE QUESTIONE GIURIDICA

L’ASSEGNO POST-MORTEM

Se lui muore, chi deve prendere i suoi soldi, o la sua pensione, tra la vedova e l’ex moglie? Bisogna sapere che anche un assegno divorzile da cinque euro vale per la pensione di reversibilità. Così si spiega la “consuetudine” per cui gli avvocati delle mogli in sede di divorzio cercano in tutti i modi di far ottenere alla propria assistita un assegno divorzile anche se di valore simbolico.

Ma anche la battaglia che in tali casi si accende, dopo la morte dell’ex marito, tra la prima moglie e la seconda rimasta vedova che si contendono l’assegno previdenziale. La materia è di grande interesse: basti pensare che sui criteri di ripartizione della pensione di reversibilità si sono pronunciate sia la corte Costituzionale che le Sezioni Unite della cassazione. Peraltro i principi affermati in queste decisioni ben si presterebbero a definire uno dei possibili contenuti dei Pacs (Pacte Civil de solidarieté) con riguardo alla disciplina delle coppie di fatto.


LA LEGGE SUL DIVORZIO 898/70 prevede che, in seguito alla morte del marito, la pensione di reversibilità debba essere ripartita tra la ex moglie divorziata ( purché titolare di assegno divorzile e non passata a nuove nozze) e la seconda moglie vedova. E’ quindi la stessa legge a richiedere che la ex moglie sia titolare dell’assegno divorzile, a prescindere dall’importo, per poter partecipare alla divisione della pensione di reversibilità. Ma in che proporzioni la ex moglie divorziata e la vedova concorrono? In un primo tempo è stato applicato un criterio puramente aritmetico che teneva conto della durata dei rispettivi matrimoni.

Ad esempio se il primo matrimonio fosse durato nove anni e il secondo uno, la pensione di reversibilità sarebbe stata attribuita per nove decimi alla prima moglie e per un decimo alla seconda. Criterio che dava luogo, in molti casi, ad una vera e propria ingiustizia.La Corte Costituzionale ha così chiarito che l’elemento della durata dei due matrimoni, pur essendo certamente rilevante, non può essere l’unico, ma va integrato con ogni possibile altro dato di fatto. Tale principio è stato ulteriormente specificato dalla Cassazione indicando, in concreto, che uno degli elementi che deve essere tenuto in considerazione dal giudice, è quello della durata della convivenza qualora essa sia sfociata nel secondo matrimonio.

Va accertato però quando la comunione materiale e spirituale con la prima moglie sia venuta meno e che sia già sorta con la seconda. In conclusione la quota della pensione di reversibilità, da dividere tra l’ex moglie e la vedova, è determinata, oltre che da altri fattori, considerando la durata, effettiva e non formale, della comunione materiale e spirituale tra le parti.