| Diritti e doveri | ||||
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Presentiamo il breve saggio dell’avvocatessa matrimonialista Melania Elia sui principali Diritti e doveri reciproci dei coniugi Trent’anni or sono, la riforma del Diritto di famiglia ha innovato l’assetto giuridico dei rapporti familiari, con l’abbandono dell’antica visione istituzionale e l’attuazione dei precetti dell’uguaglianza tra coniugi e della parità tra figli, valorizzando così le prerogative dei singoli, sino ad allora sacrificate alle superiori esigenze familiari. Il
matrimonio, in armonia con i dettami della nostra Carta Costituzionale, è,
infatti, ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art.
29, 2° comma Cost.). Invero,
ai sensi del primo comma dell’art. 143 del codice civile “con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono
i medesimi doveri”. Dopo
la riforma del Diritto di famiglia del 1975, il marito non è più
titolare di una potestà maritale sulla moglie, ma entrambi i coniugi –
in qualità di soggetti aventi gli stessi
diritti e doveri - concordano fra loro l’indirizzo della vita
familiare e fissano di comune accordo la residenza secondo le esigenze
dell’unità e della vita della famiglia, “società naturale” fondata
sul matrimonio. Del
pari, anche i doveri dei coniugi hanno carattere di reciprocità e
consistono nel dovere reciproco di fedeltà, di assistenza morale e
materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e nel dovere
di coabitazione. Più
precisamente, il dovere di fedeltà si sostanzia nell’astensione dai
rapporti sessuali con persona diversa dal coniuge e viene meno in caso di
separazione personale. A
tal riguardo, è ormai noto che la violazione del summenzionato dovere non
dia più luogo, come in passato, alla commissione
dei reati di adulterio per la donna e di concubinato per l’uomo. Per
quel che attiene al suo aspetto morale, il dovere reciproco
all’assistenza morale e materiale sfugge
ad una precisa determinazione giuridica; mentre, l’assistenza materiale
si concreta nel dovere al
mantenimento del coniuge che non sia in grado di provvedervi da solo. E’
chiaramente sospeso nei confronti
del coniuge che, allontanatosi senza giusta casa dalla residenza
familiare, rifiuti di tornarvi. Il
dovere reciproco alla collaborazione nell’interesse della famiglia si
concreta nel dovere di contribuire,
in posizione di parità ed “in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo” al
menage familiare. In
ultimo, il dovere di coabitazione consiste nel dovere di convivenza e
viene meno solo per giusta causa, ossia in presenza di circostanze che
rendano intollerabile la coabitazione, o in costanza di proposizione della
domanda di separazione giudiziale, di nullità del matrimonio o,
chiaramente, di divorzio ( art. 146, 1° e 2° comma cod. civ.) .
In riferimento al rapporto con i figli, è d’uopo rilevare che, in seguito alla menzionata riforma, la patria potestà ha ceduto il posto alla potestà genitoriale, ora esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi. Pertanto,
ai sensi dell’art. 147 cod. civ., i genitori hanno l’obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole, proporzionalmente alle rispettive
sostanze e sempre secondo le capacità di lavoro professionale o
casalingo. Importante,
a tal riguardo, sottolineare come il legislatore tenda, rispetto al
passato, a valorizzare la personalità del minore, dovendo entrambi i
genitori “mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli”
(art. 147 cod.civ. ).
Avv.
Melania Elia
UN’INTERESSANTE QUESTIONE GIURIDICA Ma anche la battaglia che in tali casi si accende, dopo la morte dell’ex marito, tra la prima moglie e la seconda rimasta vedova che si contendono l’assegno previdenziale. La materia è di grande interesse: basti pensare che sui criteri di ripartizione della pensione di reversibilità si sono pronunciate sia la corte Costituzionale che le Sezioni Unite della cassazione. Peraltro i principi affermati in queste decisioni ben si presterebbero a definire uno dei possibili contenuti dei Pacs (Pacte Civil de solidarieté) con riguardo alla disciplina delle coppie di fatto.
Ad esempio se il primo matrimonio fosse durato nove anni e il secondo uno, la pensione di reversibilità sarebbe stata attribuita per nove decimi alla prima moglie e per un decimo alla seconda. Criterio che dava luogo, in molti casi, ad una vera e propria ingiustizia.La Corte Costituzionale ha così chiarito che l’elemento della durata dei due matrimoni, pur essendo certamente rilevante, non può essere l’unico, ma va integrato con ogni possibile altro dato di fatto. Tale principio è stato ulteriormente specificato dalla Cassazione indicando, in concreto, che uno degli elementi che deve essere tenuto in considerazione dal giudice, è quello della durata della convivenza qualora essa sia sfociata nel secondo matrimonio. Va
accertato però quando la comunione materiale e spirituale con la prima
moglie sia venuta meno e che sia già sorta con la seconda. In conclusione
la quota della pensione di reversibilità, da dividere tra l’ex moglie e la
vedova, è determinata, oltre che da altri fattori, considerando la durata,
effettiva e non formale, della comunione materiale e spirituale tra le
parti. |
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